Registri degli exchange di criptovalute

La DAC8 è già in vigore: quali dati sulle operazioni in criptovalute raccolgono gli exchange nel 2026 e quando li riceveranno le autorità fiscali

Dal 1° gennaio 2026, la DAC8 ha modificato il livello di trasparenza fiscale relativo alle cripto-attività nell’Unione europea. Gli exchange e gli altri prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti agli obblighi di comunicazione devono ora identificare gli utenti residenti nell’UE, raccogliere informazioni sulla loro residenza fiscale e registrare determinate categorie di operazioni ai fini della comunicazione annuale. Le nuove regole non introducono un’unica imposta europea sulle criptovalute e non rendono imponibile ogni trasferimento. Il loro obiettivo è fornire alle autorità fiscali nazionali informazioni uniformi, che possano essere confrontate con le dichiarazioni dei contribuenti. Per i titolari di cripto-attività, il cambiamento pratico è evidente: le operazioni effettuate tramite un operatore soggetto agli obblighi di comunicazione non resteranno più visibili soltanto nello storico interno del conto. Il primo periodo di comunicazione comprende le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, mentre il primo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità fiscali dell’UE dovrà avvenire entro il 30 settembre 2027.

Cosa è cambiato con l’entrata in vigore della DAC8 nel 2026

La DAC8 rappresenta l’ottava modifica alla direttiva europea sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Gli Stati membri dovevano recepire le disposizioni nella legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2025 e applicarle a partire dal 1° gennaio 2026. La misura colma una lacuna presente da tempo: i conti finanziari tradizionali erano già soggetti allo scambio automatico di informazioni, mentre molte operazioni in criptovalute non rientravano chiaramente nelle norme esistenti. La DAC8 introduce quindi un sistema specifico di comunicazione per le cripto-attività, strettamente coordinato con il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE. Ne deriva un insieme minimo e comune di informazioni che gli operatori devono raccogliere e le amministrazioni fiscali devono scambiarsi, anche se ogni Paese continua ad applicare le proprie norme sulla tassazione delle plusvalenze, dei redditi, delle ricompense da staking, delle attività professionali e degli altri proventi legati alle criptovalute.

L’obbligo di comunicazione non riguarda soltanto i grandi exchange o le operazioni effettuate tra Paesi diversi. Comprende sia le attività nazionali sia quelle transfrontaliere realizzate da utenti soggetti a comunicazione e fiscalmente residenti in uno Stato membro dell’UE. Possono rientrare nell’ambito di applicazione gli operatori autorizzati ai sensi del regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività, così come altri soggetti che facilitano operazioni in criptovalute soggette a comunicazione per conto dei clienti. Anche un’impresa stabilita al di fuori dell’UE può essere tenuta a rispettare la DAC8 quando presta servizi a utenti residenti nell’Unione e non può beneficiare di un accordo di comunicazione equivalente con una giurisdizione extraeuropea qualificata. In questo caso, la direttiva prevede la registrazione in un solo Stato membro, evitando registrazioni separate in ogni Paese in cui risiedono i clienti.

La DAC8 è una normativa sulla comunicazione delle informazioni, non una legge che stabilisce direttamente le imposte. Non decide se lo scambio di Bitcoin con Ether sia imponibile, se le ricompense da staking costituiscano reddito, in quale modo possano essere utilizzate le perdite o quale metodo debba essere applicato per determinare il costo fiscale delle cripto-attività. Questi aspetti continuano a dipendere dalla normativa nazionale del Paese di residenza fiscale dell’utente. La direttiva fornisce invece alle autorità tributarie dati utili per individuare dichiarazioni mancanti, verificare il valore delle cessioni e formulare richieste precise in merito a trasferimenti non spiegati. Una comunicazione trasmessa da un exchange non significa automaticamente che siano dovute imposte, ma può evidenziare differenze tra le informazioni conservate dall’operatore e quelle dichiarate dal contribuente.

Quali utenti e cripto-attività rientrano nelle nuove regole

Per le persone fisiche, il criterio principale è la residenza fiscale, non la cittadinanza, la nazionalità o il luogo in cui si trova la sede centrale dell’exchange. Un cliente fiscalmente residente in uno Stato membro dell’UE può essere considerato un utente soggetto a comunicazione anche quando l’operatore è stabilito in un altro Paese. Le persone che hanno più di una residenza fiscale possono vedere le proprie informazioni collegate a ciascuno Stato membro interessato. Anche le società e le altre entità giuridiche possono essere soggette alla comunicazione e, in determinati casi, gli operatori devono identificare le persone fisiche che ne esercitano il controllo. In questo modo, gli obblighi non possono essere facilmente evitati detenendo un conto presso un exchange attraverso una società passiva, una struttura simile a un trust o un’altra entità giuridica.

L’ambito delle cripto-attività interessate è volutamente ampio. Può comprendere criptovalute consolidate come Bitcoin ed Ether, numerose stablecoin, token emessi senza un soggetto centrale e alcuni token non fungibili quando possono essere utilizzati per finalità di pagamento o investimento. L’elemento determinante è la funzione concreta dell’attività e non la definizione utilizzata nella sua commercializzazione. Le valute digitali delle banche centrali e i prodotti di moneta elettronica qualificati non sono trattati come cripto-attività soggette alla specifica sezione dedicata alle criptovalute, poiché vengono disciplinati attraverso l’ampliamento delle regole sulla comunicazione dei conti finanziari. Possono inoltre restare escluse le attività digitali che non possono realmente essere utilizzate per effettuare pagamenti o investimenti, anche se l’operatore deve valutare attentamente questa condizione.

La custodia autonoma delle criptovalute non viene eliminata dalla DAC8 e la direttiva non attribuisce agli exchange alcun controllo sui wallet privati. Tuttavia, i trasferimenti tra un conto soggetto a comunicazione e un indirizzo esterno possono rientrare nei dati annuali. Quando un operatore invia cripto-attività a un indirizzo che non risulta collegato a un altro prestatore regolamentato o a un’istituzione finanziaria, deve comunicare i valori aggregati e il numero di unità relativo a tale categoria. I trasferimenti diretti tra utenti, effettuati senza un intermediario soggetto a comunicazione, potrebbero non generare immediatamente una comunicazione DAC8, ma i precedenti prelievi, i successivi depositi e le conversioni in valuta tradizionale possono comunque lasciare tracce dichiarabili. Spostare le attività verso un wallet privato non elimina quindi la necessità di conservare una documentazione fiscale accurata.

Quali dati raccolgono e comunicano gli exchange ai sensi della DAC8

Il primo livello riguarda l’identificazione dell’utente. Per una persona fisica soggetta a comunicazione, le informazioni richieste comprendono generalmente nome e cognome, indirizzo di residenza, Stato membro o Stati membri di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale e data di nascita. Anche il luogo di nascita può essere comunicato quando la legislazione nazionale impone all’operatore di raccoglierlo. Nel caso di un’entità, la comunicazione può includere la denominazione legale, l’indirizzo, la residenza fiscale e il numero di identificazione fiscale. Quando devono essere indicate anche le persone che esercitano il controllo, possono essere trasmessi i loro dati identificativi e la natura del ruolo ricoperto. Vengono inoltre comunicati nome, indirizzo e dati identificativi dell’operatore, affinché l’autorità fiscale ricevente possa sapere quale soggetto ha fornito le informazioni.

Il secondo livello riguarda i totali delle operazioni. La comunicazione prevista dalla DAC8 viene organizzata per ciascun tipo di cripto-attività soggetta alle regole e per ogni categoria di operazione. Gli operatori comunicano importi annuali aggregati e non un semplice saldo complessivo del conto. Le categorie comprendono gli acquisti di criptovalute effettuati con valuta tradizionale, le vendite di criptovalute in cambio di valuta tradizionale, gli acquisti effettuati utilizzando un’altra cripto-attività soggetta a comunicazione e le cessioni effettuate in cambio di un’altra cripto-attività. Per ogni categoria, la comunicazione può contenere l’importo lordo o il valore equo di mercato, il numero di unità e il numero complessivo delle operazioni. Un’autorità fiscale può quindi sapere, per esempio, che un utente ha venduto una determinata quantità di una specifica cripto-attività nel corso del 2026, anche quando il ricavato non è stato trasferito su un conto bancario.

Il terzo livello comprende i trasferimenti e alcuni pagamenti. Gli operatori comunicano il valore equo di mercato aggregato, le unità e il numero delle operazioni relative ai trasferimenti in entrata e in uscita dal conto dell’utente che non siano già stati classificati come acquisti o cessioni. Devono inoltre essere comunicati determinati pagamenti al dettaglio e i trasferimenti in uscita verso indirizzi basati su registri distribuiti che non risultano collegati a un prestatore regolamentato o a un’istituzione finanziaria. La comunicazione contiene quindi informazioni più dettagliate rispetto a un semplice saldo di fine anno, ma non corrisponde necessariamente a un resoconto completo di ogni singola operazione con data, ora, tipo di ordine e commissione. Il formato europeo si basa principalmente su totali annuali suddivisi per attività e categoria, mentre gli operatori devono conservare i documenti di supporto che le autorità fiscali possono richiedere secondo le procedure nazionali.

Perché gli exchange richiedono il codice fiscale e l’autocertificazione della residenza

La DAC8 impone agli operatori di determinare il Paese in cui il cliente è fiscalmente residente. Per un nuovo rapporto instaurato a partire dal 2026, l’operatore deve ottenere un’autocertificazione valida che indichi la residenza fiscale e il relativo numero di identificazione fiscale. Anche i clienti che avevano già un rapporto attivo al 31 dicembre 2025 devono essere sottoposti a verifica. La direttiva consente agli operatori di ottenere l’autocertificazione richiesta entro il 1° gennaio 2027. Per questo motivo, un cliente di lunga data può ricevere una nuova richiesta di informazioni fiscali anche se le procedure di identificazione erano state completate diversi anni prima. I normali dati raccolti durante i controlli sull’identità sono utili, ma non sempre permettono di stabilire la residenza fiscale con il livello di certezza richiesto dalla DAC8.

Un’autocertificazione valida deve essere confermata espressamente dal cliente e riportare una data. Per una persona fisica, comprende normalmente nome e cognome completi, indirizzo di residenza, Paese o Paesi di residenza fiscale, numero di identificazione fiscale e data di nascita. L’operatore deve valutare se la dichiarazione sia ragionevole confrontandola con le informazioni già disponibili, come documenti di identità, prove dell’indirizzo o altri dati raccolti durante le verifiche sul cliente. Se le circostanze cambiano, l’operatore non può continuare a basarsi su informazioni che sa, o ha motivo di ritenere, non corrette. Il trasferimento in un altro Paese, un nuovo indirizzo, documenti tra loro incoerenti o una modifica nella proprietà di una società possono quindi determinare una nuova richiesta di dati.

Ignorare la richiesta può avere conseguenze concrete. Se un utente non fornisce le informazioni richieste dopo la richiesta iniziale e due solleciti, e sono trascorsi almeno 60 giorni, l’operatore deve impedirgli di effettuare operazioni soggette a comunicazione. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni e procedure di controllo per i soggetti che non raccolgono, verificano o comunicano correttamente i dati obbligatori. La documentazione di supporto deve generalmente essere conservata per un periodo minimo di cinque anni e massimo di dieci anni dopo il periodo di comunicazione interessato, in base alle modalità stabilite dalla normativa nazionale. I clienti devono indicare la propria effettiva residenza fiscale e il codice fiscale corretto, evitando di selezionare automaticamente il Paese riportato sul documento di identità quando non corrisponde più al luogo in cui sono fiscalmente residenti.

Registri degli exchange di criptovalute

Quando le autorità fiscali riceveranno le prime informazioni DAC8

Il primo anno di raccolta dei dati è il 2026. Gli exchange e gli altri operatori soggetti agli obblighi di comunicazione registrano le attività rilevanti dal 1° gennaio al 31 dicembre e trasmettono le informazioni richieste nell’anno solare successivo, secondo le scadenze e le procedure tecniche stabilite dal Paese responsabile della comunicazione. La DAC8 non introduce un’unica data di presentazione valida per tutti gli operatori, quindi gli utenti non devono presumere che ogni exchange invii i dati nello stesso giorno. La Commissione europea indica che il primo ciclo di comunicazione si svolgerà tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2027. Prima della scadenza nazionale, gli operatori possono chiudere i registri annuali, richiedere correzioni e verificare le informazioni sulla residenza fiscale.

Quando un utente utilizza un operatore situato nello stesso Paese, l’autorità fiscale nazionale può ricevere direttamente le informazioni attraverso le procedure interne. Se l’utente è residente in un altro Stato membro dell’UE, l’autorità che riceve inizialmente la comunicazione deve trasferire automaticamente le informazioni rilevanti all’amministrazione fiscale del Paese di residenza dell’utente. Il termine per questo scambio tra autorità è fissato a nove mesi dalla fine dell’anno di comunicazione. Le informazioni relative al 2026 dovranno quindi essere scambiate entro il 30 settembre 2027. Una persona fiscalmente residente in più Stati membri può vedere le proprie informazioni trasmesse a ciascuna delle giurisdizioni identificate. Accordi internazionali equivalenti possono ridurre il rischio di comunicazioni duplicate quando un Paese non appartenente all’UE scambia informazioni analoghe con le autorità europee.

La ricezione dei dati DAC8 non significa che ogni utente riceverà immediatamente una richiesta di chiarimenti o un accertamento. Le amministrazioni fiscali possono utilizzare le informazioni per l’analisi del rischio, i confronti automatizzati e i controlli mirati. Possono confrontare cessioni dichiarate, valori dei trasferimenti e dati identificativi dei conti con le dichiarazioni annuali, i prospetti delle plusvalenze, le dichiarazioni patrimoniali o le informazioni già ricevute dalle banche. Una differenza può avere una spiegazione legittima, come trasferimenti tra wallet appartenenti alla stessa persona, valori lordi utilizzati dall’exchange, commissioni registrate separatamente o metodi di valutazione diversi. Il contribuente deve comunque disporre di documenti affidabili per spiegare tali differenze. La DAC8 renderà più difficile giustificare stime prive di prove e storici delle operazioni incompleti.

Cosa dovrebbero fare i titolari di criptovalute nel corso del 2026

Il primo passo consiste nel verificare le informazioni personali conservate da ogni exchange o servizio utilizzato. È necessario controllare che nome legale, indirizzo di residenza, Paese di residenza fiscale e codice fiscale siano corretti e coerenti con la situazione attuale. Non bisogna presumere che un operatore possa determinare la residenza fiscale attraverso l’indirizzo IP, una carta bancaria o il passaporto. Chi si è trasferito in un altro Paese durante l’anno, lavora in più Stati o potrebbe essere fiscalmente residente in due giurisdizioni dovrebbe documentare le date e richiedere una consulenza basata sui criteri di residenza applicabili. Quando un exchange richiede un’autocertificazione, è opportuno rispondere tempestivamente e conservare una copia delle informazioni inviate, insieme all’eventuale conferma dell’aggiornamento dei dati del conto.

È consigliabile scaricare lo storico delle operazioni prima di chiudere un conto, prima che un servizio modifichi il formato di esportazione o prima che i dati meno recenti diventino difficili da recuperare. Devono essere conservate le prove relative ad acquisti, vendite, scambi tra cripto-attività, ricompense, commissioni, prelievi e depositi. Per i trasferimenti tra conti o wallet appartenenti alla stessa persona, è utile registrare entrambe le parti dell’operazione e specificare che il titolare effettivo non è cambiato. Occorre conservare gli indirizzi dei wallet, gli hash delle transazioni e gli screenshot o i documenti che dimostrano il collegamento tra l’indirizzo e il contribuente. Le comunicazioni DAC8 riportano valori annuali lordi suddivisi per attività e categoria, mentre il calcolo fiscale può richiedere date di acquisto, costo originario, commissioni deducibili, valori espressi nella valuta nazionale e finalità di ogni accredito. La comunicazione dell’exchange, da sola, potrebbe quindi non essere sufficiente per preparare una dichiarazione corretta.

Infine, è opportuno confrontare e verificare i propri documenti prima della scadenza nazionale della dichiarazione fiscale, senza attendere il primo scambio DAC8 del 2027. Bisogna controllare se il proprio Paese tratta in modo diverso cessioni, staking, prestiti, mining, airdrop, pagamenti dello stipendio e ricavi derivanti da attività professionali, correggendo eventuali omissioni precedenti attraverso le procedure previste dalla legislazione locale. La DAC8 non elimina la responsabilità del contribuente di calcolare e dichiarare l’importo corretto e non garantisce che i valori aggregati trasmessi dall’operatore coincidano con il profitto imponibile. Il suo principale effetto consiste nel fornire alle autorità fiscali una fonte esterna di dati uniformi. Documenti accurati, spiegazioni chiare dei trasferimenti tra wallet e correzioni tempestive rappresentano la risposta più efficace al nuovo livello di trasparenza.